Le Pubblicazioni Civili:
Gli articoli da 93 a 104 del Codice Civile sono stati recentemente aggiornati dagli articoli da 50 a 62 del Nuovo Ordinamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
La richiesta di Pubblicazioni è presentata all’Ufficiale di Stato Civile di uno dei due Comuni di residenza dei futuri coniugi. I legittimati a presentare tale richiesta sono i nubendi o un’altra persona munita di procura speciale (non è più richiesta la presenza di un genitore e dei testimoni). 

I nubendi dovranno dichiarare:
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni. Chi ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, può sposarsi quando ricorrano “gravi motivi” e previo decreto dell’autorità giudiziaria)
Residenza e Cittadinanza
Libertà di stato, cioè di non essere vincolati da precedente matrimonio (es. divorziati, vedovi, nullità del precedente matrimonio) ex art. 86 c.c.
• (solo per la donna) Che il precedente matrimonio è sciolto da almeno 300 giorni ex art. 89 c.c., cd. divieto temporaneo di nuove nozze
Assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione ex art. 87 c.c.
Assenza di una dichiarazione di interdizione per infermità di mente ex art. 85 c.c.
Di non avere una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro sposo ex art. 88 c.c.

Fatte queste dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale (che ha sostituito il vecchio registro delle Pubblicazioni), lo sottoscrive insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato acquisendo i documenti d’ufficio.
Verificata la veridicità delle dichiarazioni, l’Ufficiale espone l’Atto di Pubblicazione per 8 giorni interi trascorsi i quali rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da portare al Parroco nel caso di rito concordatario, o ancora l’autorizzazione in caso di matrimonio acattolico.

Quando uno degli sposi è residente in un altro Comune, l’Ufficiale di Stato Civile si preoccuperà di richiedere la pubblicazione anche in detto Comune, che affiggerà le pubblicazioni sempre per 8 giorni interi. Al nono giorno invierà la comunicazione di avvenuta esecuzione delle pubblicazioni all’altro Comune
Se si è scelta la strada del solo rito civile, il matrimonio potrà essere celebrato dopo 4 giorni dall’avvenuta ultima pubblicazione, altrimenti occorrerà aspettare anche i tempi per l’affissione delle pubblicazioni religiose.

Per motivi di necessità o convenienza, il matrimonio civile può essere celebrato anche in un Comune diverso da quello in cui sono state richieste le pubblicazioni. In questo caso, analogamente a quanto già detto, l’Ufficiale di Stato Civile trasmetterà la documentazione agli uffici del Comune scelto per il rito.
Anche se celebrato in un Comune diverso, il matrimonio civile si svolgerà comunque in Comune o in una location appartenente al Comune. Unica eccezione a tale regola è l’infermità o altro impedimento giustificato di uno o entrambi gli sposi.
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