Le
Pubblicazioni Civili:
Gli articoli da 93 a 104 del Codice Civile sono stati recentemente
aggiornati dagli articoli da 50 a 62 del Nuovo
Ordinamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
La richiesta di Pubblicazioni è presentata all’Ufficiale
di Stato Civile di uno dei due Comuni di residenza dei futuri
coniugi. I legittimati a presentare tale richiesta sono i
nubendi o un’altra persona munita di procura speciale
(non è più richiesta la presenza di un genitore
e dei testimoni).
I nubendi dovranno dichiarare:
• Nome, cognome, luogo
e data di nascita (per contrarre matrimonio occorre essere
maggiorenni. Chi ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18,
può sposarsi quando ricorrano “gravi motivi”
e previo decreto dell’autorità giudiziaria)
• Residenza e Cittadinanza
• Libertà di stato,
cioè di non essere vincolati da precedente matrimonio
(es. divorziati, vedovi, nullità del precedente matrimonio)
ex art. 86 c.c.
• (solo per la donna) Che il precedente
matrimonio è sciolto da almeno 300 giorni ex
art. 89 c.c., cd. divieto temporaneo di nuove nozze
• Assenza di impedimenti
di parentela, affinità, adozione o affiliazione ex
art. 87 c.c.
• Assenza di una dichiarazione
di interdizione per infermità di mente ex art. 85 c.c.
• Di non avere una condanna
per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro
sposo ex art. 88 c.c.
Fatte queste dichiarazioni,
l’Ufficiale di Stato Civile redige il processo verbale
(che ha sostituito il vecchio registro delle Pubblicazioni),
lo sottoscrive insieme ai due futuri sposi e verifica quanto
dichiarato acquisendo i documenti d’ufficio.
Verificata la veridicità delle dichiarazioni, l’Ufficiale
espone l’Atto di Pubblicazione per 8
giorni interi trascorsi i quali rilascia il certificato
di avvenuta pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da
portare al Parroco nel caso di rito
concordatario, o ancora l’autorizzazione in caso
di matrimonio acattolico.
Quando uno degli sposi è residente
in un altro Comune, l’Ufficiale di Stato Civile
si preoccuperà di richiedere la pubblicazione anche
in detto Comune, che affiggerà le pubblicazioni sempre
per 8 giorni interi. Al nono giorno invierà la comunicazione
di avvenuta esecuzione delle pubblicazioni all’altro
Comune
Se si è scelta la strada del solo rito civile, il matrimonio
potrà essere celebrato dopo
4 giorni dall’avvenuta ultima pubblicazione,
altrimenti occorrerà aspettare anche i tempi per l’affissione
delle pubblicazioni religiose.
Per motivi di necessità o convenienza, il matrimonio
civile può essere celebrato anche in
un Comune diverso da quello in cui sono state richieste
le pubblicazioni. In questo caso, analogamente a quanto già
detto, l’Ufficiale di Stato
Civile trasmetterà la documentazione agli uffici
del Comune scelto per il rito.
Anche se celebrato in un Comune diverso, il matrimonio civile
si svolgerà comunque in Comune o in una
location appartenente al Comune. Unica eccezione a
tale regola è l’infermità o altro impedimento
giustificato di uno o entrambi gli sposi. |