• Attestato
di frequenza al corso prematrimoniale
La Chiesa Cattolica richiede ai futuri sposi la partecipazione
a un apposito corso preparatorio al matrimonio, da seguire
presso una delle Parrocchie di provenienza oppure in una terza
a scelta; la durata di tale corso di solito non supera i due
mesi;
• Certificato di battesimo ad uso matrimonio, rilasciato
da non più di sei mesi.
Tale documento viene rilasciato dalla Chiesa in cui è
stato ricevuto il sacramento. Nel caso in cui sia impossibile
procurarsi un certificato di battesimo recente o anche vecchio,
sarà sufficiente andare dal Parroco insieme ad un’altra
persona (cristiana) che confermi il ricevimento del sacramento.
• Certificato di Cresima
Deve essere richiesto al parroco della parrocchia in cui è
avvenuto il battesimo. Di solito, la Cresima è annotata
nel certificato di battesimo. Se così non fosse, il
certificato va richiesto alla parrocchia in cui si è
svolta la cerimonia;
• Prova di Stato Libero Ecclesiastico della persona.
E’ necessaria quando uno degli sposi, dopo aver compiuto
il sedicesimo anno di età, è stato residente
in diocesi diverse da quella attuale. La Prova di Stato Libero
avviene alla presenza di due testimoni: il Parroco istruisce
un "processino" e raccoglie la testimonianza di
due persone che hanno conosciuto lo sposo (o la sposa) nel
periodo in cui ha avuto la residenza in un'altra diocesi.
Se non vi sono testimoni, la prova avviene tramite giuramento
dell'interessato.
Prodotti tali certificati,
il parroco consegna ai futuri sposi la richiesta di pubblicazioni
civili da portare in Comune. Quindi si procede con la prassi
civile, al termine della quale, l’Ufficiale
di Stato Civile rilascerà il certificato di
avvenute pubblicazioni civili. Tale documento, insieme ai
certificati religiosi, verrà poi portato al Parroco
che interrogherà separatamente i futuri sposi, durante
il cosiddetto “consenso”.
Accertata l’assenza di
irregolarità, il Parroco provvede alle “Pubblicazioni
Religiose”
Le pubblicazioni, che indicano le generalità degli
sposi e il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio,
vanno esposte in parrocchia o in entrambe se gli sposi non
appartengono alla stessa.
Qualora la coppia abbia deciso
di sposarsi presso una Diocesi differente
dalla propria, il Parroco di quest'ultima rilascia un modulo
denominato stato dei documenti che, vidimato dalla Curia,
andrà consegnato alla Parrocchia prescelta per poter
procedere al matrimonio.
Subito dopo la celebrazione,
il Parroco compila l’atto di matrimonio in duplice originale
ed entro i successivi 5 giorni ne
trasmette una copia all’ufficiale di stato civile
del comune in cui è avvenuto il matrimonio stesso.
L’ufficiale trascrive l’atto il giorno seguente
e comunica l’avvenuto adempimento al parroco.
Effetti del Matrimonio Concordatario
Il matrimonio concordatario produce gli stessi effetti del
matrimonio civile: non dal momento della trascrizione, ma
da quello della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato
civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione
oltre il termine prescritto. Quest'efficacia retroattiva della
trascrizione non è irrilevante: basti pensare al caso
del coniuge che muore subito dopo la celebrazione, e che trasmette
così al coniuge superstite parte della propria eredità:
il coniuge superstite ha la qualità di legittimario. |